FIR CISL Comunicato: incontro ARAN – tavolo tecnico

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Tavolo tecnico – RICERCA

In data 11 giugno 2026, si è svolto presso l’ARAN il tavolo tecnico sull’Ipotesi CCNL 2022-2024, parte normativadel comparto Istruzione e Ricerca. I tavoli tecnici rappresentano dei momenti di confronto su singoli argomenti, da declinare con cadenza settimanale, per arrivare al tavolo di trattativa con gli elementi tecnici di fatto già definiti, lasciando spazio alla parte politica della trattativa.

L’argomento in discussione oggi è stato il RAPPORTO DI LAVORO, in particolare gli articoli:

  • art. 34 Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse;
  • art. 35 Assenze per malattia;
  • art. 36 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato.

Art. 34

Di fatto la disciplina di base rimane sostanzialmente invariata; la discussione si è concentrata sui tempi di pianificazione delle chiusure da comunicare al personale entro il 31/12 dell’anno precedente, così da consentire una corretta pianificazione delle ferie. 

Art. 35 

La bozza presentata sostituisce integralmente la disciplina precedente, rendendola di più facile lettura. In particolare, viene inserita esplicitamente nel testo contrattuale la disciplina del day-hospital e ricovero domiciliare. (Nel CCNL 2019-2021 era stato aggiunto soltanto il comma 9-bis all’art. 17 del CCNL 2002). 

Sono, infatti, disciplinati in modo più organico la richiesta di ulteriori 18 mesi di conservazione del posto in seguito a malattia, gli accertamenti sanitari, la definizione della inidoneità relativa o assoluta nonché la risoluzione del rapporto. Per le gravi patologie è confermata l’esclusione dal comporto dei giorni di terapia e ricovero ed esplicitato il mantenimento dell’intera retribuzione e della retribuzione accessoria secondo la contrattazione integrativa. 

È stata, inoltre, inserita una specifica previsione sul riconoscimento dei trattamenti accessori collegati alla performance anche in presenza di assenze per malattia, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. 

Art. 36 

Di fatto la disciplina di base rimane sostanzialmente invariata; viene rafforzata la previsione secondo cui i periodi di lavoro a tempo determinato devono essere valorizzati nelle procedure di reclutamento e viene esplicitando che in caso di assunzione a tempo indeterminato i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo ente, con mansioni del medesimo profilo professionale di inquadramento (o superiore), concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali. Su questo punto sono state espresse unitariamente diverse perplessità, in quanto riferire tale conteggio solo ad attività a tempo determinato prestata presso il medesimo ente di fatto cagiona un danno per i lavoratori che vedrebbero persi i periodi di lavoro presso altri EPR. Si è chiesto di rivedere questa parte, estendendo a tutti gli enti di ricerca.

Il prossimo tavolo tecnico sulla revisione dell’ordinamento IV-VIII livello è stato fissato per venerdì 19 p.v. alle ore 10.00

Roma 11 giugno 2026

La Segreteria Nazionale

FIR CISL

Allegati e link esterni

Incontro con l’amministrazione CREA 31 luglio 2026