Sentenza Cassazione n. 1004/26: inapplicabilità agli Enti di Ricerca e chiarimenti sui gradoni stipendiali
In merito alla recente circolazione della Sentenza di Cassazione n. 1004/26 e alle interpretazioni che si stanno diffondendo, riteniamo indispensabile fare un po’ di chiarezza per evitare pericolosi automatismi interpretativi.
È fondamentale evidenziare, in primo luogo, che la Sentenza n. 1004/26 fa riferimento ad un altro settore del nostro comparto, ovvero la scuola e non può essere traslata acriticamente nel settore della ricerca.
Nel nostro caso specifico, il riferimento normativo resta il CCNL 1997/98 che, nel prevedere i periodi di permanenza nelle fasce (0-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-22, 23-30), specificava chiaramente che “gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30 sono da intendersi come anni finiti”. Ciò significa che, alla fine di ciascuno di questi anni, il lavoratore si pone già nella fascia successiva.
L’interpretazione emersa nella citata sentenza di Cassazione sostiene invece che il passaggio alle fasce successive avvenga solo alla fine dell’anno indicato come iniziale per ogni fascia, ovvero alla fine del 4°, 8°, 12°, 16°, 22° e 30° anno. Tale impostazione non solo non corrisponde affatto a quanto previsto dal CCNL 87/88, ma non viene nemmeno applicata dagli Enti di Ricerca che, correttamente, operano il passaggio di fascia all’inizio degli anni 8, 12, 16, 22 e 30 (ricordiamo che la durate delle fasce nel CCNL in vigore è cambiata:0-2,3-7,8-12,13-16, 17-21, 22-29, 30 in poi).
Alla luce di tali considerazioni tecniche e contrattuali, l’ufficio legale della FIR CISL ritiene che la sentenza della Cassazione n. 1004/26 non si applichi agli Enti di Ricerca e che si possa procedere alla tutela del corretto riconoscimento economico e giuridico dei colleghi Ricercatori/tecnologi.
Procederemo nei prossimi giorni ad indire assemblee del personale nei singoli enti al fine di fornire ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle ricostruzioni giuridiche ed economiche.
La Segreteria Nazionale FIR CISL
Roma, 17 febbraio 2025